Coronavirus: aiuti immediati temporanei a favore dei media.
La pandemia del coronavirus è un duro colpo per i media. I loro introiti pubblicitari sono già calati drasticamente. Vista la particolare importanza dei media per la democrazia, nella sua sessione straordinaria il Parlamento ha trasmesso mozioni, sostenute da un ampio consenso, per prestare loro un aiuto finanziario immediato pari a 57,5 milioni di franchi. In occasione della sua seduta del 20 maggio 2020 il Consiglio federale ha adottato a tal fine due ordinanze di necessità.
In adempimento del mandato parlamentare il Consiglio federale ha adottato un pacchetto di misure a favore di tutti i tipi di media. Una prima ordinanza prevede un sostegno diretto per le emittenti radiotelevisive private, si tratta di 30 milioni di franchi provenienti dai proventi del canone radiotelevisivo. In tale ambito sono assegnati contributi unici straordinari: ogni radio locale commerciale con una concessione di radiocomunicazione OUC, attiva in una zona di copertura definita dal Consiglio federale, riceve un contributo unico straordinario di 487’128 franchi. Mentre le radio complementari senza scopo di lucro ottengono 145’132 franchi ciascuna.
Le emittenti televisive nelle zone di copertura e le televisioni con prestazioni informative regionali, un ampio bacino di pubblico e spese annue d’esercizio superiori a un milione di franchi ricevono 901’327 franchi ciascuna. In questo modo si intende garantire il servizio pubblico regionale in tutta la Svizzera. Inoltre, la Confederazione assume per sei mesi i costi fatturati ai media elettronici dall’agenzia di stampa Keystone-ATS. A tale scopo sono a disposizione al massimo 10 milioni di franchi provenienti anch’essi dai proventi del canone radiotelevisivo.
Estensione temporanea del sostegno indiretto alla stampa.
Nel settore della stampa, il mandato parlamentare sarà attuato con un’altra ordinanza di necessità del Consiglio federale, la quale prevede un’estensione dell’attuale sostegno indiretto alla stampa. Dal 1° giugno 2020, i giornali e periodici in abbonamento della stampa regionale e locale, già sostenuti attualmente, saranno recapitati gratuitamente per sei mesi tramite il canale di distribuzione regolare della Posta. Per queste misure è previsto un importo di 12,5 milioni di franchi proveniente dalle riserve generali della Confederazione.
Inoltre, a partire dal 1° giugno 2020 la Confederazione parteciperà temporaneamente ai costi della distribuzione regolare di quotidiani e settimanali con una tiratura superiore alle 40’000 copie per edizione. Secondo la regolamentazione in vigore questi giornali non hanno diritto al sostegno, ora beneficeranno temporaneamente di una riduzione di 27 centesimi per esemplare sull’attuale prezzo di distribuzione regolare. Per questa misura possono essere impiegati al massimo 5 milioni di franchi.
In entrambi i casi il diritto al sostegno è vincolato alla condizione secondo cui gli editori si impegnano per iscritto a non versare dividendi per l’esercizio 2020. In caso contrario i contributi ricevuti indebitamente dovranno essere restituiti alla Confederazione.
Con l’ampliamento di questo strumento di sostegno già affermato, il Consiglio federale sgrava gli editori di giornali in una situazione difficile e contribuisce a mantenere la pluralità della stampa. La misura, inoltre, può essere attuata rapidamente e preserva l’indipendenza della stampa.
Con le due ordinanze di necessità il Consiglio federale attua per quanto gli è possibile le mozioni 20.3145 e 20.3154 con lo stesso testo e titolo “Media indipendenti ed efficaci sono la spina dorsale della nostra democrazia”, nonché le mozioni 20.3146 e 20.3155 anch’esse con lo stesso testo e titolo “Covid-19. Versare prontamente le risorse dell’aiuto d’urgenza alle radio e televisioni private in Svizzera” della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati. Un sostegno alla promozione indiretta della stampa e a Keystone-SDA oltre il termine di sei mesi, come richiesto da una mozione, sarà preso in considerazione a tempo debito.
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