Covid-19, Speranza: “Tampone per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Continuare su linea massima prudenza”.
12 agosto 2020 – “Ho appena firmato una nuova ordinanza che prevede test molecolare o antigenico, da effettuarsi con tampone, per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Inoltre si aggiunge la Colombia alla lista dei Paesi per cui è previsto divieto di ingresso e transito. Dobbiamo continuare sulla linea della prudenza per difendere i risultati raggiunti negli ultimi mesi con il sacrifico di tutti.” Così il Ministro della Salute, Roberto Speranza.
Link Ministero della Salute.
L’ordinanza del 12 agosto 2020.
Art. 1 – Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria.
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:
a) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.
2. Le persone di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.
3. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l’obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.
Art. 2 – Divieti di ingresso e transito.
- All’elenco F dell’allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 è aggiunto, infine, il seguente periodo:
“A decorrere dal 13 agosto 2020: Colombia”.
Art. 3 – Disposizioni finali.
- La presente ordinanza produce effetti dal 13 agosto 2020 sino all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre il 7 settembre 2020.
- Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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