Prestazioni transitorie: posta in consultazione l’ordinanza.
Berna, 28.10.2020 – Nella sua seduta del 28 ottobre 2020, il Consiglio federale ha posto in consultazione l’ordinanza relativa alla nuova legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani, che disciplina nel dettaglio le condizioni per il diritto alle prestazioni transitorie e il calcolo delle medesime. La consultazione durerà fino al 11 febbraio 2021.
Il 19 giugno 2020 il Parlamento ha adottato la nuova legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (LPTD). Il referendum lanciato contro il progetto non è riuscito, la data di entrata in vigore non è ancora stata decisa. Grazie alla nuova legge le persone che hanno perso il posto di lavoro dopo il compimento dei 58 anni e hanno esaurito il diritto all’indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione dopo i 60 anni potranno percepire prestazioni transitorie fino alla riscossione di una rendita di vecchiaia. Due delle condizioni per avervi diritto saranno aver esercitato un’attività lucrativa in Svizzera per un periodo sufficientemente lungo e disporre di una sostanza modesta.
Le prestazioni transitorie colmeranno una lacuna dell’attuale sistema, evitando che i lavoratori ultrasessantenni siano costretti, a pochi anni dalla conclusione di una lunga carriera lavorativa, a consumare i propri risparmi e averi della previdenza professionale dopo aver esaurito il diritto all’indennità di disoccupazione e finiscano quindi per dover ricorrere all’aiuto sociale. Le prestazioni transitorie sono prestazioni in funzione del bisogno che ricalcano in gran parte le prestazioni complementari (PC) all’AVS e all’AI.
L’ordinanza sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (OPTD) disciplina in particolare l’estinzione anticipata del diritto alle prestazioni transitorie: per le persone per le quali è prevedibile che al compimento dell’età ordinaria di pensionamento riceveranno PC all’AVS, il diritto alle prestazioni transitorie si estinguerà nel momento in cui avranno diritto alla riscossione anticipata della rendita di vecchiaia. L’OPTD stabilisce che il diritto alle PC dovrà essere verificato d’ufficio in previsione dell’età ordinaria di pensionamento, in modo che tutto il necessario sia fatto per tempo.
L’OPTD disciplina inoltre il computo degli averi di previdenza della previdenza professionale. Il diritto alle prestazioni transitorie sussisterà per le persone la cui sostanza netta non supera i 50’000 franchi (100’000 nel caso delle coppie sposate). Gli averi della previdenza professionale saranno computati nella sostanza netta soltanto nella misura in cui eccedono 500’000 franchi.
Link Consiglio Federale svizzero.
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