Pensioni dei magistrati: il diritto al pagamento retroattivo sarà limitato.
Nella sua seduta del 28 ottobre 2020, il Consiglio fedeale ha deciso che il pagamento retroattivo delle pensioni ai magistrati sarà limitato a cinque anni. Il Consiglio federale hga inoltre stabilito che in futuro il versamento retroattivo delle pensioni sarà totalmente escluso.
Lasciate le loro cariche, i consiglieri federali e il cancelliere della Confederazione hanno diritto a una pensione. Essa è disciplinata dalla legge federale concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati (RS 172.121) e dall’ordinanza dell’Assemblea federale concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati (RS 172.121.1). La legge e l’ordinanza non contengono disposizioni per i casi in cui un magistrato non faccia valere il suo diritto alla pensione subito dopo aver lasciato la carica, ma ne chieda invece il versamento retroattivo solo in un secondo tempo.
Poiché il diritto vigente tace su questa questione, la situazione giuridica deve essere determinata mediante interpretazione. In risposta a una richiesta in tal senso, il 1° luglio 2020 il Consiglio federale ha inizialmente interpretato generosamente le disposizioni applicabili e approvato il pagamento retroattivo chiesto per gli ultimi cinque anni, su riserva dell’approvazione da parte della Delegazione delle finanze dell’Assemblea federale (DelFin). Inoltre, già allora il Consiglio federale ha deciso di escludere il pagamento retroattivo delle pensioni in futuro. Ha dunque incaricato la Cancelleria federale di elaborare, insieme all’Ufficio federale di giustizia (UFG), il relativo adeguamento delle disposizioni.
La Delegazione delle finanze dell’Assemblea federale (DelFin) si è occupata del sistema pensionistico dei magistrati il 2 settembre 2020. Ha raccomandato al Consiglio federale di rinunciare al versamento retroattivo delle pensioni agli ex consiglieri federali. La FinDel ha inoltre raccomandato al Consiglio federale di rispettare il principio della parsimonia ai sensi dell’articolo 12 capoverso 4 della legge federale sulle finanze della Confederazione (RS 611.0) e in ogni caso di non versare rendite superiori a quelle effettivamente dovute secondo un’interpretazione restrittiva delle pertinenti disposizioni.
Il Consiglio federale condivide l’opinione della DelFin secondo cui la rivendicazione retroattiva di pensioni non ricevute non corrisponde al senso e allo scopo del disciplinamento in materia di pensioni. Ritiene tuttavia che, secondo le attuali disposizioni, sussista un diritto legale al versamento retroattivo della pensione entro un termine di prescrizione di cinque anni. Tale constatazione si basa su due perizie giuridiche esterne e su un parere dell’Ufficio federale di giustizia.
Alla luce di quanto espresso sopra, il Consiglio federale ha deciso, nel caso di una richiesta in tal senso, di limitare al massimo a cinque anni il versamento retroattivo delle pensioni, fintanto che non sarà in vigore un disciplinamento che escluda la possibilità di un tale versamento. Nel caso di rivendicazioni risalenti a oltre cinque anni, invocherà l’eccezione della prescrizione. In altri termini, tali rivendicazioni sarebbero respinte.
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