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Ulteriore sviluppo dell’assicurazione d’Invalidità: disposizioni di ordinanza in consultazione

Ulteriore sviluppo dell’assicurazione d’Invalidità: disposizioni di ordinanza in consultazione.

La riforma Ulteriore sviluppo dell’AI – assicurazione d’Invalidità, prevede miglioramenti per i bambini, i giovani e le persone affette da malattie psichiche. L’accento è posto sull’intensificazione del sostegno alle persone interessate, al fine di prevenire l’insorgere di un’invalidità e rafforzare l’integrazione. Nell’estate del 2020 il Parlamento ha approvato la revisione di legge, che dovrebbe entrare in vigore nel 2022. La sua attuazione richiede adeguamenti sostanziali in diverse ordinanze. In occasione della seduta del 4 dicembre 2020, il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione al riguardo, che si concluderà il 19 marzo 2021.

Le disposizioni di ordinanza riguardano tra l’altro le seguenti novità significative della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI.

Intensificazione dei provvedimenti d’integrazione professionale

La riforma Ulteriore sviluppo dell’AI ha l’obiettivo di sostenere in modo ancora più mirato in particolare i bambini e i giovani con danni alla salute nonché gli assicurati con malattie psichiche, al fine di rafforzarne il potenziale d’integrazione e migliorarne l’idoneità al collocamento. A tale scopo, l’AI intensificherà anche la collaborazione con vari attori interessati, soprattutto con i medici curanti e i datori di lavoro, disciplinandola a livello di ordinanza. Inoltre i nuovi provvedimenti destinati ai giovani e quelli già esistenti verranno coordinati tra loro e maggiormente orientati al mercato del lavoro primario.

Infermità congenite: aggiornamento dell’elenco

Con la riforma Ulteriore sviluppo dell’AI saranno sanciti per legge criteri chiari per decidere se un’affezione vada considerata quale infermità congenita e quindi l’AI debba assumere le relative spese di cura. L’elenco delle infermità congenite verrà adeguato: le affezioni che oggi possono essere curate facilmente o con un onere modesto saranno in futuro prese a carico dall’assicurazione malattie; viceversa, verranno ammesse nell’elenco affezioni, in particolare malattie rare, le cui spese di cura saranno in futuro prese a carico dall’AI.

La gestione costante dell’elenco delle infermità congenite sarà affidata al Dipartimento federale dell’interno. Per questo motivo la vigente ordinanza del Consiglio federale (ordinanza sulle infermità congenite, OIC) sarà sostituita da un’ordinanza dipartimentale (OIC-DFI), il che ne agevolerà l’aggiornamento regolare. I criteri per l’ammissione di un’infermità congenita nell’elenco saranno in futuro disciplinati dettagliatamente nell’ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI).

Rimborso dei medicamenti: istituzione di un centro di competenza

Nel caso delle infermità congenite riconosciute, l’AI si assume anche le spese per i medicamenti. Per semplificare i processi e accentrare le competenze tecniche, verrà introdotto un elenco dei medicamenti dell’AI (elenco delle specialità per le infermità congenite, ES-IC), in cui figureranno i medicamenti rimborsati dall’AI e il loro prezzo massimo. Per l’ammissione in questo elenco verrà svolta una procedura di verifica del rispetto dei criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità. Il nuovo elenco dei medicamenti dell’AI sostituirà l’attuale elenco dei farmaci per infermità congenite (EFIC). I medicamenti rimborsati dall’AI fino al compimento dei 20 anni di un assicurato saranno successivamente presi a carico, nella stessa misura, dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

Per la procedura di ammissione nell’ES-IC e la sua tenuta sarà istituito un centro di competenza presso l’Ufficio federale della sanità pubblica, dato che, essendo competente per l’analogo elenco delle specialità dell’assicurazione malattie, questo Ufficio dispone già dell’esperienza necessaria.

Perizie mediche: misure per garantire la qualità e aumentare la trasparenza

La riforma Ulteriore sviluppo dell’AI prevede un disciplinamento uniforme dei provvedimenti d’accertamento e della procedura per le perizie mediche di tutte le assicurazioni sociali. Per l’attribuzione dei mandati peritali l’assicurazione e l’assicurato in esame dovranno accordarsi su un mandatario. Inoltre, per garantire maggiore trasparenza nelle perizie, in futuro i colloqui tra il perito e l’assicurato saranno registrati su supporto audio e le registrazioni acquisite agli atti. Per l’AI è previsto specificamente che gli uffici AI tengano un elenco pubblico con indicazioni relative ai periti da essi incaricati (numero delle perizie eseguite, rimborsi, incapacità al lavoro attestate, valutazione delle perizie nel quadro di decisioni giudiziarie).

Inoltre, in futuro anche le perizie bidisciplinari dovranno essere attribuite con il metodo aleatorio e soltanto a centri peritali abilitati, come avviene già oggi per le perizie pluridisciplinari. Per garantire la qualità delle perizie, sarà istituita una commissione extraparlamentare indipendente. I suoi compiti e competenze saranno disciplinati a livello di ordinanza. Saranno inoltre definiti i requisiti per le qualifiche professionali dei periti medici.

Buona parte di queste misure dà seguito alle raccomandazioni formulate nel rapporto peritale sulle perizie mediche nell’AI pubblicato nell’autunno del 2020.

Valutazione del grado d’invalidità: regolamentazione più chiara

Con l’introduzione del sistema di rendite lineare nell’AI nell’ambito della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI, la rilevazione precisa della percentuale del grado d’invalidità acquisterà un’importanza maggiore, poiché ogni punto percentuale inciderà sull’importo della rendita. Per aumentare la certezza giuridica e l’uniformità, i principi fondamentali per la valutazione del grado d’invalidità saranno sanciti a livello di ordinanza, e non più a livello di direttive. Verranno inoltre chiarite le disposizioni per i lavoratori a tempo parziale, per quanto concerne il confronto tra il reddito conseguito prima dell’invalidità e quello conseguibile dopo di essa, per le persone senza alcun titolo di formazione professionale, per gli invalidi dalla nascita e quelli precoci nonché per quanto riguarda il conseguimento di un reddito inferiore alla media prima dell’invalidità, il che andrà a vantaggio degli assicurati sotto diversi aspetti.

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