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Svizzera: norma penale contro il razzismo, 25 anni sotto la lente

Norma penale contro il razzismo: 25 anni sotto la lente.

Berna, 26.01.2021 – La Commissione federale contro il razzismo (CFR) pubblica un’analisi della giurisprudenza relativa all’articolo 261bis del Codice penale svizzero (CP). Lo studio mira a fornire al pubblico un quadro della prassi dei tribunali in materia di razzismo e discriminazione razziale e approfondisce alcuni temi che la CFR considera particolarmente importanti, come la conflittualità tra lotta al razzismo e libertà di espressione, il dilagare del razzismo in Internet e sui social media o l’utilizzazione di simboli razzisti.

L’articolo 261bis CP, noto anche come norma penale contro il razzismo, vieta l’incitamento all’odio o alla discriminazione, la propagazione di ideologie razziste, il discreditamento di persone o gruppi di persone e il rifiuto di fornire loro servizi destinati al pubblico per la loro «razza», etnia o religione. Punisce inoltre il disconoscimento di genocidi o altri crimini contro l’umanità. Il 9 febbraio 2020, il popolo svizzero ha accolto con il 63,1 per cento dei voti la sua estensione alle discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale.

Svolto dalla giurista Vera Leimgruber su mandato della CFR, lo studio fornisce un’analisi qualitativa della giurisprudenza relativa all’articolo 261bis CP precedente all’estensione della disposizione all’orientamento sessuale e si fonda sulle sentenze e i decreti d’accusa pronunciati dalle diverse autorità giudiziarie tra il 1° gennaio 1995, data dell’entrata in vigore della norma penale, e il 31 dicembre 2019.

Prima constatazione: la norma penale contro il razzismo non limita indebitamente la libertà di espressione. Anzi, negli ultimi anni la giurisprudenza si è evoluta ancora più nel senso della libertà di espressione in quanto principio fondamentale della democrazia, soprattutto nel quadro di dibattiti politici o scientifici, come testimonia la maggior prudenza assunta dal Tribunale federale nel giudicare il disconoscimento, la giustificazione o la minimizzazione di genocidi. D’altra parte, l’analisi mostra anche che la libertà di espressione non è illimitata e non autorizza in nessun caso a proferire affermazioni razziste lesive della dignità umana.

Seconda constatazione: la giurisprudenza si dimostra duttile nell’affrontare le affermazioni razziste in Internet e sui social media, dove la diffusione dei discorsi d’odio è significativamente aumentata. La maggior parte delle piattaforme online e dei siti Internet sono unanimemente riconosciuti come spazi pubblici ai sensi dell’articolo 261bis CP. Questo vale anche per i gruppi chiusi su Facebook o WhatsApp, nei quali non vi è un legame personale stretto tra i membri. Vanno però ancora approfonditi alcuni aspetti, come la portata della responsabilità dei fornitori di servizi Internet, la cancellazione di post e l’inserimento di «like» e la possibilità di perseguire penalmente contenuti redatti all’estero ma accessibili dalla Svizzera.

Terza constatazione: i simboli sono perseguibili soltanto quando servono a propagandare un’ideologia razzista. Dalla giurisprudenza emerge che non è sempre facile tracciare il confine tra propagazione illecita e professione lecita di una determinata ideologia. Portare un simbolo o fare un gesto non è in sé punibile. Affinché si configurino gli estremi della fattispecie di cui all’articolo 261bis CP, il simbolo o il gesto devono mirare a propagare un’ideologia razzista. Finora, il Parlamento federale ha rinunciato a un divieto generale dei simboli razzisti soprattutto in ragione della difficoltà di definire quali simboli dovrebbero essere vietati. Si tratterà di osservare come evolve il dibattito politico.

Link Consiglio Federale svizzero.