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Giornalismo

Accesso atti Report, il CNOG difende la segretezza delle fonti dinanzi al Consiglio di Stato

CNOG-Report

Accesso atti Report, il CNOG difende la segretezza delle fonti dinanzi al Consiglio di Stato.

Presentato dinnanzi al Consiglio di Stato l’atto di intervento ad adiuvandum del Consiglio nazionale contro la sentenza del Tar del Lazio sul “caso Report”. Come si ricorderà, nello scorso mese di giugno il Tribunale amministrativo aveva ordinato alla trasmissione di Rai 3, condotta da Sigfrido Ranucci, l’esibizione di alcuni documenti raccolti per la realizzazione del servizio sugli appalti lombardi dal titolo “Vassalli, valvassori e valvassini”, firmata da Giorgio Mottola, accogliendo il ricorso dell’Avv. Andrea Mascetti, citato nell’inchiesta di Report.

“La decisione – aveva affermato il presente del Cnog Verna – appare in netto contrasto non solo coi nostri principi deontologici ma proprio col concetto di giornalismo in qualunque Paese democratico”. Ed oggi così commenta: “L’Ordine con determinazione vuole esserci quando si decide su questioni cruciali per la professione. Questo intervento al Consiglio di Stato segue, infatti, la partecipazione davanti alla Corte Costituzionale, terminata con la dichiarazione di illegittimità della norma che prevedeva il carcere per i giornalisti, anche senza che ci fosse una particolare gravità”.

Come argomenta nell’atto il professor Alfonso Celotto, costituzionalista incaricato dal Cnog, “la decisione del Tar Lazio rappresenta una seria e concreta minaccia per il diritto di cronaca, costituzionalmente garantito, motivo che fa sorgere l’interesse a intervenire del Consiglio Nazionale dei Giornalisti”. E ancora: “Il segreto professionale riconosciuto ai giornalisti, è una forma di tutela diretta, discendente dal più ampio diritto di cronaca e di libertà di informazione così come garantiti dall’articolo 21 della Costituzione”.“Tra queste garanzie rientra pacificamente anche il dovere di mantenimento del segreto professionale riconosciuto ai giornalisti, sicché ogni ingiustificata restrizione si riflette in negativo sulla disposizione dell’articolo 21”. E quindi: “Consentire – come il TAR nella sentenza impugnata, – l’accesso alle fonti delle notizie in base alle quali viene svolta l’attività di cronaca giornalistica darebbe luogo a una sicura violazione di principi di rango costituzionale”.