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La legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo entra in vigore a giugno

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La legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo entra in vigore a giugno.

Nella seduta del 4 maggio 2022 il Consiglio federale ha approvato l’ordinanza sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo. Essa concretizza l’attuazione delle misure preventive di polizia previste dalla legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo. La legge può quindi entrare in vigore il 1° giugno 2022. Durante la procedura di consultazione una chiara maggioranza dei partecipanti si è espressa a favore dell’ordinanza.

Con la legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) il Consiglio federale e il Parlamento hanno creato una nuova base giuridica per proteggere meglio la popolazione dal terrorismo. Gli elettori hanno approvato la legge nella votazione referendaria del 13 giugno 2021.

La MPT prevede diverse misure preventive di polizia, la cui attuazione è concretizzata dall’ordinanza corrispondente (OMPT). Secondo l’OMPT, le autorità competenti devono ad esempio disporre delle informazioni necessarie per poter controllare il rispetto delle misure servendosi della localizzazione tramite telefonia mobile. L’OMPT disciplina inoltre i pertinenti diritti d’accesso ai sistemi d’informazione.

Sulla base dei pareri espressi durante la procedura di consultazione, il Consiglio federale ha introdotto singoli adeguamenti formali, riguardanti ad esempio la fatturazione della localizzazione di un presunto terrorista tramite telefonia mobile.

Proteggere meglio la popolazione dal terrorismo

La MPT è quindi pronta per entrare in vigore il 1° giugno 2022. La polizia ottiene la possibilità di pronunciare tempestivamente misure preventive nei confronti di persone che rappresentano una minaccia terroristica. Tra le possibili misure da pronunciare figurano l’obbligo di presentarsi, il divieto di avere contatti, il divieto di lasciare il Paese o, come ultima ratio, la residenza coatta («arresti domiciliari»).

L’Ufficio federale di polizia (fedpol) può ordinare queste misure, caso per caso, su richiesta dei Cantoni, eventualmente dei Comuni, oppure del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), a condizione che tutte le possibilità a disposizione siano già esaurite. Le misure devono tener conto del principio di proporzionalità, hanno una durata limitata nel tempo e possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Per poter ordinare gli arresti domiciliari occorre una decisione giudiziaria.

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Credits immagine: mappa della Svizzera, cortesia Google Maps.