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Ucraina: lo statuto di protezione S può essere revocato in caso di soggiorno prolungato nel Paese d’origine

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Ucraina: lo statuto di protezione S può essere revocato in caso di soggiorno prolungato nel Paese d’origine.

Dopo aver consultato i Cantoni e le città, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha deciso che potrà revocare lo statuto di protezione S ai profughi che soggiornano in Ucraina per più di 15 giorni a trimestre; sono escluse le persone in grado di dimostrare che il soggiorno era volto a preparare il ritorno nel Paese d’origine. Lo statuto S può essere revocato anche a coloro che trasferiscono il centro dei propri interessi in uno Stato terzo.

In occasione dell’ottava seduta dello Stato maggiore speciale Asilo (SONAS) è stato adottato il regolamento sui viaggi nel Paese d’origine. In precedenza, la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS), la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP), l’Unione delle città svizzere e l’Associazione dei servizi cantonali di migrazione (ASM) avevano approvato una proposta corrispondente della SEM. In linea di massima, le persone con lo statuto di protezione S possono recarsi in Ucraina e poi fare ritorno in Svizzera. Se però vi soggiornano per più di 15 giorni a trimestre, la SEM può revocare lo statuto di protezione S. Questa regola non si applica alle persone che possono dimostrare di essersi recate in Ucraina per verificare o preparare il ritorno definitivo nel Paese. Lo stesso vale nel caso in cui un soggiorno più lungo sia dovuto a cause di forza maggiore, come ad esempio la visita a un parente stretto gravemente malato.

La revoca può avvenire anche nel caso in cui i profughi soggiornino per più di due mesi in uno Stato terzo e la SEM presuma che essi abbiano trasferito il centro dei loro interessi in quel Paese.

Con il consenso del SONAS la SEM ha inoltre stabilito che le coppie binazionali non hanno diritto allo statuto di protezione S in Svizzera se una delle due persone è in possesso della cittadinanza di uno Stato UE/AELS, della Gran Bretagna, del Canada, degli USA, della Nuova Zelanda o dell’Australia. Neppure le persone che hanno già ottenuto lo statuto di protezione in un altro Stato Schengen hanno il diritto allo statuto S in Svizzera.

I profughi rimarranno più a lungo nei centri federali d’asilo

Su richiesta dei Cantoni, i profughi provenienti dall’Ucraina che entrano per la prima volta in un centro federale d’asilo (CFA) in linea di massima vi resteranno, da subito, sette giorni più a lungo rispetto alla prassi attuale. Finora, infatti, nella maggior parte dei casi veniva loro assegnato un alloggio in un Cantone in tempi più rapidi. Coloro che hanno un alloggio privato fisso e che vengono assegnati al Cantone corrispondente dalla SEM potranno continuare a restare in tale alloggio. Le persone particolarmente vulnerabili possono rimanere in un CFA finché non è stata trovata una sistemazione adatta e non è stata organizzata un’assistenza adeguata alle loro esigenze.