Aumento dei salari minimi per il personale domestico.
Il 9 dicembre 2022 il Consiglio federale ha deciso di prorogare di tre anni l’ordinanza sul contratto normale di lavoro per il personale domestico (CNL personale domestico) e di aumentare i salari minimi. La proroga e l’aumento entreranno in vigore il 1° gennaio 2023.
Negli ultimi tre anni (2019-2021) la percentuale di violazioni delle disposizioni sui salari minimi del CNL personale domestico è stata del dieci per cento tra i datori di lavoro e del nove per cento tra i lavoratori. Ciò significa che vi sono stati salari inferiori al salario minimo. Il Consiglio federale ritiene pertanto che vi siano le condizioni per una proroga del CNL personale domestico: da un lato sono state riscontrate ripetute violazioni dei salari minimi e, dall’altro, a causa della forte domanda di personale assistenziale straniero nelle economie domestiche private è probabile che la soppressione del salario minimo vincolante del CNL personale domestico farebbe aumentare la pressione sui salari e il rischio di abusi. Il Consiglio federale si basa a tal fine sulle considerazioni della Commissione tripartita federale per le misure accompagnatorie alla libera circolazione delle persone («CT federale», composta da rappresentanti delle associazioni dei lavoratori, dei datori di lavoro e dell’amministrazione).
Come richiesto da quest’ultima, i salari minimi vengono adeguati all’evoluzione dei salari nominali negli anni 2019-2021 e vengono pertanto aumentati dell’1,5 per cento. La CT federale si riserva infine il diritto di chiedere un ulteriore aumento dei salari minimi vincolanti durante il periodo di validità del CNL personale domestico a seconda della situazione sul mercato del lavoro.
La proroga del CNL personale domestico e, allo stesso tempo, l’adeguamento dei salari minimi sono stati richiesti dalla CT federale. In Svizzera, come da tradizione, le parti sociali contrattano autonomamente i salari per il proprio settore e lo Stato non interferisce in questo processo. Pertanto le misure collaterali alla libera circolazione delle persone con l’Unione europea prevedono che lo Stato possa ricorrere allo strumento del salario minimo del CNL solo in presenza di due condizioni: primo, se in una professione o in un settore vengono ripetutamente e abusivamente offerti salari inferiori a quelli usuali e, secondo, se le parti sociali non riescono a trovare una soluzione. Inoltre il salario minimo non può pregiudicare gli interessi generali né gli interessi legittimi degli altri rami. Durante la procedura di consultazione gran parte dei Cantoni e delle associazioni di categoria si è dichiarata favorevole alla proroga del CNL personale domestico e all’adeguamento dei salari minimi.