Svizzera e Francia si accordano su un regime fiscale permanente in materia di lavoro a domicilio.
Svizzera e Francia hanno convenuto una soluzione per l’imposizione dei redditi derivanti dal lavoro remoto: a partire dal 1° gennaio 2023 tale modalità di lavoro sarà possibile fino a un massimo del 40 per cento del tempo di lavoro annuale senza che sia messo in discussione lo Stato di imposizione dei redditi provenienti da attività lucrativa dipendente, in particolare per i lavoratori frontalieri.
In considerazione dello sviluppo del telelavoro durante la crisi sanitaria, che rappresenta un cambiamento destinato a perdurare, con la dichiarazione congiunta del 29 giugno 2022 (in allegato), Svizzera e Francia hanno riconosciuto l’importanza di definire nuove regole di imposizione permanenti in materia di lavoro a domicilio al fine di sostenere questa evoluzione. I colloqui tra Svizzera e Francia tenutisi nel secondo semestre del 2022, coinvolgendo da vicino anche rappresentanti dei Cantoni, sono sfociati in un accordo su un regime fiscale permanente in materia di lavoro remoto.
Per quanto concerne i lavoratori assoggettati all’accordo del 1983 sottoscritto dal Governo della Repubblica francese e dal Consiglio federale svizzero per conto dei Cantoni di Berna, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Vaud, Vallese, Neuchâtel e Giura, la Francia e la Svizzera si sono accordate affinché il lavoro a domicilio svolto fino a un massimo del 40 per cento del tempo di lavoro non metta in discussione né lo statuto di lavoratore frontaliero né le regole di imposizione, nello Stato di residenza, dei redditi da attività lucrativa dipendente che ne derivano. Queste disposizioni saranno precisate in un accordo amichevole valido dal 1° gennaio 2023.
Per quanto concerne gli altri lavoratori che sottostanno alle regole previste dalla Convenzione del 9 settembre 1966 tra la Svizzera e la Francia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza, i due Stati sono giunti parimenti a una soluzione sotto forma di accordo aggiuntivo che modifica la convenzione. Quest’ultimo prevede di mantenere l’imposizione nello Stato del datore di lavoro se il lavoro svolto a distanza dallo Stato di residenza del lavoratore non supera il 40 per cento del tempo di lavoro. In cambio del mantenimento del diritto di imposizione dei redditi da attività lucrativa dipendente nello Stato di sede del datore di lavoro è prevista una compensazione adeguata a favore dello Stato di residenza del lavoratore.
La soluzione negoziata rappresenta un risultato equo che riflette gli interessi finanziari dei due Stati, degli enti e dei Cantoni interessati. In particolare, si prevede di tutelare gli interessi finanziari del Cantone di Ginevra stabilendo una partecipazione della Confederazione alla compensazione finanziaria ginevrina versata in virtù dell’accordo del 29 gennaio 1973, che rimane peraltro invariato. Inoltre, l’entità del versamento compensativo previsto dall’accordo del 1983 non è interessata dalle nuove regole.
Le disposizioni dell’accordo aggiuntivo che modifica la convenzione dovrebbero applicarsi dal 1° gennaio 2023. La sua entrata in vigore dipenderà tuttavia dalla firma e dalla ratifica da parte di ciascuno dei due Stati. Il testo sarà reso pubblico in occasione della sua sottoscrizione, prevista verso la fine del primo semestre del 2023.
Nel frattempo, Francia e Svizzera hanno concordato di attuare le modalità relative al telelavoro sulla base di un accordo amichevole. Tale accordo potrà essere applicato al massimo fino al 31 dicembre 2024 se l’accordo aggiuntivo sarà firmato entro il 30 giugno 2023, tenendo conto altresì del processo di ratifica.