Ammissione provvisoria: meno ostacoli per l’esercizio di un’attività lucrativa, divieto di viaggiare nel Paese d’origine.
Berna, 26.08.2020 – Nella seduta del 26 agosto 2020 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente diverse modifiche della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione. Analogamente a quanto previsto per i rifugiati riconosciuti, sarà vietato anche alle anche le persone ammesse provvisoriamente di recarsi nel Paese d’origine. Anche i viaggi in Stati terzi saranno disciplinati giuridicamente. il Consiglio federale intende altresì facilitare l’accesso al mercato del lavoro per le persone ammesse provvisoriamente, affinché possano sostentarsi quanto prima.
Secondo il messaggio concernente la modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, adottato dal Consiglio federale nella seduta del 26 agosto 2020, le persone ammesse provvisoriamente potranno cambiare Cantone se hanno trovato lavoro in un altro Cantone o se seguono una formazione professionale di lunga durata e non percepiscono l’aiuto sociale. Il Consiglio federale attua così la mozione 18.3002 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati che incaricava il Consiglio federale di adeguare in modo mirato lo statuto dell’ammissione provvisoria, in particolare per ridurre gli ostacoli all’integrazione nel mercato del lavoro.
Sulla base della stessa mozione, il Consiglio federale ha anche valutato l’opportunità di modificare il termine «ammissione provvisoria», ma l’ha poi scartata, poiché il termine rispecchia in modo corretto e comprensibile lo statuto giuridico delle persone in questione ed è usato correntemente nel settore dell’asilo.
Divieto di viaggiare anche in Stati terzi.
Con il presente progetto il Consiglio federale adempie anche la mozione 15.3953 del consigliere nazionale Gerhard Pfister che incaricava il Consiglio federale di prevedere per le persone ammesse provvisoriamente, analogamente a quanto previsto per i rifugiati riconosciuti, il divieto legale di recarsi in patria o nel Paese d’origine e la revoca immediata dell’ammissione provvisoria in caso di rientro in patria senza autorizzazione.
Il Consiglio federale coglie inoltre l’occasione per creare certezza giuridica e trasparenza anche nell’ambito dei viaggi in Stati terzi. Già oggi le persone ammesse provvisoriamente devono ottenere un’autorizzazione non solo per recarsi nel Paese d’origine, ma per tutti i viaggi all’estero. La legge rivista sancisce ora anche il divieto di recarsi in un Paese diverso da quello d’origine e prevede eccezioni basate sull’attuale prassi di autorizzazione restrittiva. In singoli casi continueranno a essere ammessi i viaggi in caso di decesso o di malattia di un familiare, viaggi scolastici o di formazione ai fini dell’integrazione o viaggi per motivi professionali in Paesi limitrofi. Il Consiglio federale disciplinerà le eccezioni a livello di ordinanza.
Per i richiedenti l’asilo vale una regolamentazione in materia di viaggi all’estero più restrittiva. Durante una procedura d’asilo possono infatti recarsi all’estero solo se è necessario nel quadro della loro procedura d’asilo e d’allontanamento. Il presente progetto inserirà esplicitamente nella legge anche questa regolamentazione.
Progetto approvato dalla maggioranza dei partecipanti alla consultazione.
Il progetto è stato posto in consultazione nell’autunno 2019. Hanno espresso il loro parere tutti i Cantoni, sette partiti nonché 35 altre cerchie interessate. La maggioranza dei partecipanti ha accolto con favore le agevolazioni del cambiamento di Cantone per le persone ammesse provvisoriamente. Le modifiche proposte vanno tuttavia in direzioni opposte: secondo alcuni partecipanti devono essere più severe secondo altri occorre invece allentarle.
Per quanto riguarda la denominazione «ammissione provvisoria» è emerso che molti partecipanti auspicano che i datori di lavoro siano informati meglio sul significato giuridico di tale statuto. Il Consiglio federale intende rispondere a tale richiesta ad esempio stampando informazioni sulle condizioni di ammissione al mercato del lavoro direttamente sulle carte di soggiorno per stranieri.
In linea di principio la maggioranza dei Cantoni e dei partiti approva e considera opportuna anche la proposta di regolamentare per legge i viaggi all’estero. Chiede tuttavia di mantenere la possibilità di partecipare attivamente a determinate manifestazioni in un Paese che non sia quello d’origine o di provenienza. Secondo altri partecipanti alla consultazione le limitazioni proposte non sono necessarie, in quanto tali viaggi sarebbero autorizzati già oggi soltanto a titolo eccezionale. Ritengono inoltre che le proposte limitazioni compromettano la libertà di movimento e il diritto alla vita familiare delle persone in questione. Il Consiglio federale garantisce tali diritti in quanto continua a consentire i viaggi in via eccezionale ed esamina accuratamente ogni singolo caso.
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