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Lavoro nello spettacolo: pubblicata la legge delega di riordino nel settore

Orlando-caporalato

Lavoro nello spettacolo: pubblicata la legge delega di riordino nel settore

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 15 luglio 2022, n. 106, recante “Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo”, fortemente voluta dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, e dal ministro della Cultura, Dario Franceschini.

La legge interviene, anzitutto, sull’art. 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175 (Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia), integrando i principi ispiratori della disciplina anche alla luce della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, di cui alla legge 1° ottobre 2020, n. 133, e tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249(INI)).

Il provvedimento delega il Governo ad emanare, entro nove mesi dalla sua pubblicazione:

  • uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative vigenti e di quelle regolamentari adottate in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti lirici, nonché per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo», al fine di conferire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a promuovere il riequilibrio di genere e a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, incentivandone la produzione, l’innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all’educazione permanente.
  • un decreto legislativo con disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscimento delle specificità del lavoro e del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo, indipendentemente dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti;

b) riconoscimento di un’indennità giornaliera, quale elemento distinto e aggiuntivo del compenso o della retribuzione, in caso di obbligo per il lavoratore di assicurare la propria disponibilità su chiamata o di garantire una prestazione esclusiva;

c) previsione di specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro;

d) previsione di tutele specifiche per l’attività preparatoria e strumentale all’evento o all’esibizione artistica.

  • un decreto legislativo con disposizioni in materia di equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal vivo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione di parametri retributivi diretti ad assicurare ai lavoratori autonomi la corresponsione di un equo compenso, proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché’ al contenuto, alle caratteristiche e alla complessità della prestazione;

b) obbligo per le amministrazioni pubbliche di retribuire ogni prestazione di lavoro autonomo nello spettacolo derivante da bandi o procedure selettive.

  • un decreto legislativo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori a tempo determinato, nonché dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo, individuati con decreto adottato dal ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro della cultura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto legislativo è adottato tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative, nonché’ nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aggiornamento e definizione dei requisiti di accesso agli strumenti di sostegno, anche in ragione del carattere discontinuo delle prestazioni lavorative, fondati su:

 1) limite massimo annuo di reddito riferito all’anno solare precedente a quello di corresponsione dei sostegni;
2) limite minimo di prestazioni lavorative effettive nell’anno solare precedente a quello di corresponsione dei sostegni;
3) reddito derivante in misura prevalente dalle prestazioni lavorative rese nel settore dello spettacolo;

b) determinazione dei criteri di calcolo dell’indennità giornaliera, della sua entità massima su base giornaliera e del numero massimo di giornate indennizzabili e oggetto di tutela economica e previdenziale;

c) incompatibilità con eventuali sostegni, indennità e assicurazioni già esistenti;

d) individuazione di misure dirette a favorire percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dei sostegni;

e) determinazione degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro, nonché’ di un contributo di solidarietà a carico dei soli lavoratori che percepiscono retribuzioni o compensi superiori al massimale contributivo per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

La legge, inoltre, istituisce il Registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo presso il Ministero della Cultura pubblicato sul sito internet del medesimo Dicastero.

È riconosciuta la professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo, quale attività di rappresentanza di artisti e di produzione di spettacoli, allo scopo di:

a) promuovere, trattare e definire i programmi, i luoghi e le date delle prestazioni e le relative clausole contrattuali;

b) sottoscrivere i contratti che regolano le prestazioni in nome e per conto del lavoratore di cui ha la rappresentanza in base a un mandato espresso;

c) prestare consulenza ai propri mandanti per gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione artistica;

d) ricevere le comunicazioni che riguardano le prestazioni artistiche dei propri mandanti e provvedere a quanto necessario alla gestione degli affari inerenti alla loro attività professionale;

e) organizzare la programmazione e la distribuzione di eventi nell’interesse del mandante o preponente.

Al fine di promuovere le iniziative nel settore dello spettacolo, anche mediante la disponibilità di informazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza, completezza e affidabilità, è istituito presso il Ministero della Cultura anche l’Osservatorio dello spettacolo.

Allo scopo fine di assicurare omogeneità ed efficacia all’azione conoscitiva del settore dello spettacolo dal vivo e di supporto pubblico alle relative attività, è istituito il Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo, del quale fanno parte l’Osservatorio dello spettacolo nazionale e quelli regionali.

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, tramite il proprio portale, l’INPS attiverà specifici servizi di informazione e comunicazione in favore degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, al fine di agevolare l’accesso alle prestazioni e ai servizi telematici, inclusa la consultazione dell’estratto conto contributivo, anche con riferimento alle attività svolte all’estero.

Sono, infine, previsti:

  • l’istituzione del Tavolo permanente per lo spettacolo;
  • l’importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali nella misura di 120 euro;
  • l’attivazione di tirocini formativi e di in favore di giovani che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore presso gli istituti professionali con indirizzo servizi culturali e spettacolo.

Per tutti i dettagli, consulta la Legge.